Residenti all’estero ammessi al beneficio
Ok al superbonus per i cittadini italiani residenti all’estero. Se proprietari di una casa in Italia, questi sono infatti titolari del relativo reddito fondiario e, pertanto, non sarà precluso loro l’accesso alla detrazione del 110%. È quanto emerge dalle risposte ad interpello n. 596, 597, 601 e 602 dell’Agenzia delle entrate, in cui viene richiamata la circolare n. 24/E del 2020, nella quale si specificava che, atteso che tra i destinatari del Superbonus sono individuate «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione «riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati». In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella «no tax area»). In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, i cittadini residenti all’estero potranno optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, vale a dire: in primo luogo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante; ovvero, posso optare per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Interventi detraibili.
Superbonus ammesso anche nel caso di sostituzione di una «caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione» e «alla produzione di acqua calda sanitaria» con uno «scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria» e una «termostufa a pellet» per il riscaldamento dell’abitazione. Nella risposta ad interpello n. 600, l’Agenzia ha infatti precisato che, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti, per tali interventi di sostituzione si potrà beneficiare del Superbonus in quanto: lo «scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria» rientra tra gli interventi trainanti di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 119 del decreto Rilancio; mentre, la «termostufa a pellet», quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto n. 63 del 2013, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento trainato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 119. Ai sensi di tale articolo, infatti, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi trainati).

